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di Benedetto Santacroce

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22 LuGLIO 2008

Piena detraibilità dell'Iva su alberghi e ristoranti in cambio di una limitazione della deduzione di queste componenti di costo ai fini delle imposte dirette.
La modifica inserita con il maxiemendamento all'articolo 83, commi da 26 a 28, del decreto legge 112/2008, mira a evitare nuove censure comunitarie per l'Italia, ancora scottata dalla vicenda dell'Iva sulle auto.

La vicenda
La Commissione ha avviato nei confronti del nostro Paese una procedura di messa in mora per la limitazione alla detrazione dell'Iva su tali servizi, storicamente imposta nell'ordinamento interno, in violazione dell'articolo 168 della direttiva 2006/112, dalla lettera e) dell'articolo 19-bis1 del Dpr 633/72.
La scelta adottata dal legislatore per mettersi in regola con Bruxelles ricalca quella delle autovetture: la decurtazione del gettito fiscale derivante dall'ampliamento deldiritto a detrazione trova un bilanciamento nella riduzione al 75% della deducibilità degli oneri connessi alle prestazioni di vitto e alloggio. In questo modo, dati di cassa alla mano, è stata garantita, nel medio periodo, una sostanziale invarianza delle entrate erariali.
La posta in gioco è molto alta: stime governative indicano in 627 milioni di euro annui l'imposta che grava sulle prestazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva (esclusi i settori esenti, quali banche, assicurazioni e così via), somma che sarebbe stata interamente sottratta al bilancio statale se si fosse mancato di recuperarla attraverso questa partita di giro.

L'intervento
L'azione sul fronte Iva si è tecnicamente concretizzata nella soppressione tout court della prima parte della lettera e) del Dpr 633/72, la cui portata era già stata molto ridimensionata dalla Finanziaria 2007, che aveva escluso dalla limitazione le prestazioni fruite in occasione di convegni e congressi.
In termini concreti, verificata la sussistenza dell'inerenza della spesa sulla base dei principi generali dell'articolo 19 del decreto Iva,l'imposta addebitata sui servizi alberghieri e di ristorazione è totalmente detraibile. Ciò impone la necessità, per taluni operatori, di dotarsi degli strumenti necessari per emettere fattura, adempimento a cui dovranno provvedere in tempi assai stretti, essendo statafissatanel1 �settembreprossimo l'entrata in vigore della piena detraibilità.

I tour operator
Problemi più complessi si pongono per i tour operator. La riscrittura della lettera e) dell'articolo 19- bis1 non è stata coordinata con l'articolo 74-ter, comma 8-bis del Dpr 633/72 (inserito dalla Finanziaria 2008): anche se dovesse nel frattempo intervenire l'autorizzazione comunitaria per derogare al regime speciale, sarebbe comunque preclusa ai tour operator la possibilità di emettere fatture con Iva esposta per i servizi in trattazione, a eccezione dell'ipotesi in cui siano offerti in ambito congressuale. Quanto all'entità del beneficio fiscale legato alla piena detraibilità, occorre ricordare che l'imposta sulle somministrazioni di alimenti e bevande, nonché quella sulle prestazioni alberghiere, è applicata con l'aliquota del 10 per cento.

Il reddito d'impresa
La manovra sulle imposte dirette ha interessato sia la modalità di determinazione del reddito d'impresa che professionale. Sul primo fronte, il legislatore è intervenuto all'articolo 109 del Tuir, dove è stata inserita la limitazione al 75% della deduzione, misura che tuttavia non ha coinvolto tutte le categorie di costo: per espressa previsione legislativa rimangono infatti fuori le spese dell'articolo 95, comma 3 del Testo unico, ossia quelle sostenute (nei limiti contemplati) per il vitto e l'alloggio dei lavoratoridipendenti e titolari di collaborazioni coordinate e continuative in relazione a trasferte fuori dal territorio comunale.

I professionisti
Per i professionisti l'indeducibilità è introdotta attraverso una riformulazione dell'articolo 54 del Tuir, che nella nuova versione, pur mantenendo il limite globale del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta quale tetto al riconoscimento dei costi, ne riduce a monte la deducibilità al 75% dell'ammontare.
Le modifiche al regime IrpefIres hanno un calendario di entrata in vigore diverso rispetto alle tempistiche dell'Iva.In questo ambito, come si è detto, la novità introdotta dal decreto legge 112/08 ha decorrenza 1� settembre 2008; nelle dirette il cambiamento decorre dal 1� gennaio 2009. Tuttavia, delle novità occorrerà tener conto già nella determinazione degli acconti,in cui l'imposta del periodo precedente dovrà essere determinata considerando l'indetraibilità del 25 per cento.

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